CAIRO MONTENOTTE. CONTESTATO IL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA


MAURO CAMOIRANO
CAIRO MONTENOTTE
Nuove regole per il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), l’Italiana Coke presenta ricorso al Tar. Inizia l’ennesima battaglia legale contro Provincia, Arpal, Asl 2, Comune di Cairo e Regione. Come era del resto prevedibile, l’azienda contesta, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento dirigenziale della Provincia con cui, in sostanza, gli Enti imponevano un vero e proprio “giro di vite” sulle misurazioni ai camini e l’interpretazione dei dati.
Per l’azienda, invece, «Italiana Coke ha ricevuto dalla Provincia delle indicazioni che non tengono presente quanto già rappresentato in Conferenza dei servizi, e che rendono la gestione dell’impianto impossibile proprio nelle attività di manutenzione e regolazione, tese a limitarne l’impatto ambientale. Da qui, necessariamente, il nostro ricorso».
Ma cosa imponeva il nuovo protocollo per la gestione dei dati dei sistemi di monitoraggio imposti dal rinnovo dell’AIA e sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato?
La prescrizione annullava la “zona franca” all’interno della quale l’azienda pretendeva di non tenere conto dei dati misurati ai camini durante i cambi di tipologia di coke. La Provincia imponeva un totale ore/anno massime associate ad eventi caratteristici in cui potevano essere invalidati i dati a causa di regolazioni, pulizie, interventi linea gas. Imponeva un report delle medie orarie dei dati SME con cadenza settimanale. Un altro passaggio importante riguardava poi le manutenzioni, sia quelle non programmabili che quelle programmate: per le prime si imponevano all’azienda comunicazioni prima e dopo, mentre per le programmabili dovevano essere comunicate 24 ore prima.
L’azienda, però, nelle 39 pagine di ricorso, contesta, in toto, o quasi, tali provvedimenti, sia da un punto di vista tecnico che di operatività. Per l’azienda, ad esempio “si subordina allo svolgimento di un articolato ed insensato iter burocratico preventivo l’intervento manutentivo, anche non prevedibile”, oppure che tali imposizioni, “con effetti sulle condizioni di esercizio dello stabilimento, sia possibile esclusivamente in sede di AIA o attraverso una modifica o revisione dell’AIA stessa” e non con un atto dirigenziale.
Ora toccherà al Tar dipanare la matassa. —