FACT CHECKING
di Valeria Pacelli

La riforma della Giustizia può riservare ancora sorprese. Quelle previste nel testo, al voto in aula, infatti sono deleghe del governo cui seguiranno decreti legislativi. Ed è su questo che importanti esponenti del M5S già parlano di nuove battaglie in merito agli aspetti della riforma che poco sono piaciuti. Lo ha detto Giuseppe Conte a La Stampa (“Non è esattamente la riforma che avremmo fatto se fossimo stati da soli”), il quale difende il lavoro svolto finora spiegando che “è improprio parlare di riforma Cartabia”, perché “per buoni due terzi resta” l’impostazione di Bonafede. Vediamo dunque cosa è realmente rimasto della precedente riforma.
Risorse e digitalizzazione. Anche se sono stati soppressi gli articoli che le prevedevano (perché riferibili ad anni passati), risorse finanziarie e assunzioni sono due impostazioni rimaste della riforma Bonafede. Nel nuovo testo, infatti, si prevedono risorse finanziarie, il potenziamento degli uffici giudiziari e “l’aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziaria” e “di magistratura”. Allo stesso modo si continua con la digitalizzazione di atti e fascicoli.
Indagini. L’articolo 3 della riforma riguarda le “indagini preliminari e udienza preliminare”. In questo caso alcune disposizioni della Bonafede sono rimaste identiche, ma sono state introdotte modifiche parecchio criticate anche da autorevoli magistrati. Una su tutte la norma che affida agli indirizzi del Parlamento la priorità dei reati da perseguire. Non solo. Nel nuovo testo è prevista anche la possibilità per l’imputato di chiedere al giudice di retrodatare l’iscrizione nel registro degli indagati “nel caso di ingiustificato… ritardo” o anche quella che chiede di prevedere “criteri più stringenti” per la riapertura delle indagini.
Riti speciali e querele. L’articolo 4 della riforma riguarda “i procedimenti speciali”. Alcuni aspetti della Bonafede non sono stati toccati, altri sì. Nel testo ora al voto, ad esempio, si prevede che “quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero” può “estendersi alle pene accessorie e alla loro durata”. Inoltre si introduce la riduzione di un ulteriore sesto della pena per l’imputato che, in abbreviato, rinuncia ad impugnare la sentenza. C’è poi l’articolo 8 della riforma Bonafede (condizioni di procedibilità), la cui impostazione resta tranne che per la querela. Oggi per alcuni reati il processo inizia soltanto se c’è una querela. Per i delitti gravi, invece, il procedimento si avvia anche senza querela. La riforma Cartabia introduce la necessità della querela anche per alcuni reati contro il patrimonio o contro la persona. E ancora. Non è stato toccato l’articolo 10 della riforma Bonafede sulla “disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni”.
Appello. Cambia invece l’articolo 7 della precedente riforma. Il nuovo testo prevede che le sentenze di proscioglimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa non potranno essere appellate dal pubblico ministero. Bonafede aveva previsto un elenco di reati per cui l’appello si potesse invece fare, come per le lesioni colpose gravi o la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Tutto cancellato.
Improcedibilità. Grande protagonista della battaglia dei 5Stelle che sono riusciti a far cambiare l’impostazione iniziale della Cartabia. Lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado della riforma Bonafede resta in piedi, ma viene introdotta l’improcedibilità. Cosa è cambiato? Il primo testo della Cartabia prevedeva l’improcedibilità dell’azione penale per i processi che duravano oltre due anni in appello e uno in Cassazione. Con la possibilità di proroghe: un anno in Appello e sei mesi in Cassazione. Inizialmente queste disposizioni non dovevano applicarsi “per i delitti puniti con l’ergastolo”. Dopo le trattative del M5S, il nuovo testo prevede che sono esclusi dal regime di improcedibilità i processi di terrorismo, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale e traffico di droga. Inoltre per i reati commessi con lo scopo di favorire un’organizzazione mafiosa, i processi potranno durare fino a sei anni in Appello e tre in Cassazione. Ma fino al 2024: poi si passerà al regime di 5 anni in Appello e massimo due in Cassazione.
Pene pecuniarie e detentive. Altro campo sul quale in futuro i 5stelle vogliono intervenire. L’articolo 9 della riforma Bonafede è stato modificato. A cominciare dai reati tenui. Con la nuova riforma, rispetto al passato, si allargano i confini: sarà “tenue” il reato con pena minima fino a 2 anni. Dopo gli allarmi dei giorni scorsi (perché sarebbero stati considerati tenui anche reati come come il revenge porn) si è raggiunto un compromesso: sono esclusi i reati “riconducibili alla Convenzione di Istanbul” che riguarda la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Altra modifica alla Bonafede riguarda la “messa alla prova”: oggi il giudice può decidere di sospendere il processo con la “messa alla prova” dell’imputato, che al termine della prova vedrà il suo reato estinto. Oggi lo si può fare per reati con pena massima di 4 anni. La nuova riforma alza questa soglia a 6 anni.
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